La nascita del signoraggio

Una racconto centenario ci spiega com'è costituito il meccanismo del signoraggio.

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  1. vimana2
     
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    ....mi sono dimenticato platino e diamanti...anche loro sono usati come beni ornamentali ma oltre a questo sono relativamente un metallo ed un minerale resistentissimi....possono essere usati come utensili (diamante nn esiste materia più dura!) o nelle leghe speciali per questo valgono!...chi possiede questi preziosi può facilmente venderli e relativamente al peso guadagnarici tanto
     
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  2. vimana2
     
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    PER LE PERSONE CHE SI INOLTRANO LA PRIMA VOLTA NELLA DISCUSSIONE

    La spiegazione qui di seguito è in parte errata perchè ho fatto dei casini io anche perchè erano anni che nn mi interessavao al discorso.
    Cmq premetto che ho visto che il signoraggio bancario privato c'è (ma c'è in modo indiretto, quindi nascosto e + subdolo) l'ho capito ed ammesso sulla fine di tutto il discorso!
    In ogni caso quando i titoli emessi dallo Stato nn vengono acquistati dalla banca centrale ma dai privati e basta!
    Poi in corrispondenza dell'emissione di nuova moneta cmq nn c'è emissione di titoli statali!
    Il signoraggio avviene...... ma in modo indiretto e l'ho scritto sul topic " IL SIGNORAGGIO C'E'"

    DEBITO PUBBLICO

    Ripeto ancora una volta di ipotizzare una banca centrale statale ed una situazione finanziaria sana perchè qui l'importante è capire il concetto e nn altro!

    Nella seconda parte del discorso ho spiegato come viene immesso una parte del denaro di nuova emissione nel circolo economico ora spiegherò come il denaro di nuova emissione può essere inserito anche in un altro modo....ripeto cmq che l'importante è capire prima che nn si può produrre denaro con criteri di fantasia perchè questo porterebbe inflazione come già è successo nella storia italiana ed estera (vedi germania negli anni '20, serbia nel 93-95, america latina negli anni 70-80).

    Se lo stato ha bisogno di molto denaro, supponiamo 10 miliardi di EURO, perchè ha in progetto di costruire opere pubbliche necessarie e costose (es. ponti, autostrade, ferrovie, aereoporti, ecc...) e nn dispone di questa cifra nn può andare in una banca e chiedere un prestito del genere perchè anche una banca importantissima nn può disporre facilmente di cifre del genere (se può nn può farlo subito e cmq lo fa 1 volta ogni morte del papa).

    Allora lo stato chiede denaro di nuova emissione alla Banca centrale!
    Produrre però denaro così di punto in bianco produrrebbe un aumento di inflazione...se viene fatto ogni tanto nn sucederebbe niente ma se viene fatto spesso produrrebbe inflazioni mostruose!
    Quindi la banca di italia provvede si a dare allo stato i 10 miliardi di nuova emissione però contemporaneamente emette dei titoli pubblici (ipotizziamo a 5 anni di scadenza, BTP) vende questi titoli ai privati o alle imprese (se uno vuole comprare questi titoli basta andare in una qualsiasi banca e prenotarli).

    Cosa succede? Chi possiede questi titoli in pratica ha imprestato denaro allo Stato e questo gli darà in cambio oltre al capitale anche un interesse che oggi si aggira intorno al 4-5%!

    Nel frattempo il denaro di nuova emissione è stato speso per le opere pubbliche...immettendo nel circolo economico 10 miliardi di EURO di nuova emissione, dall'altra parte la banca ha tolto 10 miliardi EURO ( di emissione nn nuova) dal circolo economico vendendo i titoli pubblici sopracitati (ovviamente i titoli emessi hanno un valore complessivo di 10 miliardi di EURO, mi sembra che ogni titolo abbia un taglio di 2500 o 5000 EURO, cioè se uno vuole comprare un di questi titoli deve sborsare almeno le cifre appena scritte per un solo titolo).
    Quindi nn c'è rischio di inflazione perchè 10 miliardi di EURO di nuova emissione sono entrati nel circolo economico perchè spesi per le opere pubbliche mentre altri 10 miliardi sono rientrati nella banca di italia dopo la vendita dei titoli pubblici (titoli del debito pubblico).

    Cosa succederebbe se la banca di italia fosse totalmente statale come lo era almeno fino al 1990 e se molti dei soldi nn fossero spesi in cagate tipo oro, argento, riserve valutarie, ecc...?
    Succederebbe che l'anno successivo la banca di italia trasferirebbe i suoi utili ( tra cui i suddetti 10 miliardi derivanti dalla vendita dei titoli pubblici ) quindi la perdita per lo stato sarebbe praticamente nulla...ora vediamo altri aspetti.

    Lo stato però ora si trova a dover restituire i 10 miliardi a chi ha comprato i titoli pubblici ( abbiamo ipotizzato BTP a 5 anni) ora lo stato si trova ad avere i famosi 10 miliardi di vecchia emissione che la banca di italia li ha appena restituito attraverso la distribuzione dei propri utili.

    Bene ha i 10 miliardi e deve restituirli agli acquirenti dei titoli ma ora però deve restituirli in 5 anni., cossicchè ne restituisce 2 miliardi ogni anno (gli altri ovviamente dovrebbe tenerseli come Fondo destinato al pagamento del debito) + gli interessi del 4-5% all'anno!
    Restituendo la cifra in 5 anni nn c'è alcun rischio di inflazione e in più con il discorso che lo stato deve inoltre pagare l'interesse sui titoli posseduti dai cittadini o dalle imprese nn è incentivato a chidere continuamente denaro alla banca di italia ma anzi è disincentivato come qualsiasi cittadino è disincentivato a chiedere prestiti alle banche perchè poi deve pagarci sopra gli interessi!

    Bene molti altri aspetti devono essere chiariti...attendo però che capiate questi e attendo ovviamente le domande....ciaooooo!!!!

    Edited by vimana2 - 6/4/2008, 09:39
     
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  3. Nagual_Tolteco
     
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    ho letto,e mi rendo conto dell enorme complessità del discorso, ammetto che non mi è molto chiaro(proprio xchè non me ne sono mai interessato di queste cose) xò confido che prima o poi quello che hai ben spiegato verrà letto da chi di queste cose ne capisce e spero il discorso si possa ampliare
     
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  4. vimana2
     
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    .....si diciamo che ci sei quasi....hanno trovato un sistema più invisibile!
    Il primo consiste nel far apparire l'inflazione bassa....cioè dichiarla al 2 quando invece è al 7%...così la gente sta buona. Come fanno?... l'istat prende in considerazione alcuni beni (alimentari, carburanti, tecnologia) il trucco sta nel prendere in considerazione i beni che vogliono loro... esempio danndo eccessiva importanza ai beni alimentari che all'incirca tutti possiedono e nn prenderne in cosiderazione altri es. affitti, mutui abbonamenti ai treni, tickets ospedalieri ecc....

    Se l'inflazione è del 7% ed i salari nn aumentano la gente diventa più povera un pò alla volta ed è così sottocontrollo...fatto questo passo bisogna mantenere l'inflazione a questo livello facendo diminuire sempre di più la produzione e la quantità di moneta...
    Se il prodotto interno lordo al netto dell'inflazione è aumentato del 2% come dicono, tutti sono contenti perchè "EVVIVA siamo più ricchi... lo dicono i media" così pensa la gente ma se l'inflazione reale è del 7% il PIL è in realtà diminuito del 4-5%...come fare a quel punto a mantenere l'occupazione stabile se la produzione diminuisce? ...basta fare in modo di precarizzare sempre di più il lavoro e poi fare in modo che gli stipendi nn aumentino mai....quello che stanno facendo in tutti i paesi, compresi quelli ricchi!

    Cmq questo è un altro argomento rimaniamo nel signoraggio!

    ....se leggi e rileggi 3 o 4 volte cominci a capire...io aspetto 1 o 2 giorni poi finisco il discorso...mi basta un'altra risposta e basta....ciaoooo.....chiedetemi e vi rispondo.....!!!!!
     
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  5. hadarh2
     
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    QUOTE (vimana2 @ 5/2/2008, 18:56)
    ....mi sono dimenticato platino e diamanti...anche loro sono usati come beni ornamentali ma oltre a questo sono relativamente un metallo ed un minerale resistentissimi....possono essere usati come utensili (diamante nn esiste materia più dura!) o nelle leghe speciali per questo valgono!...chi possiede questi preziosi può facilmente venderli e relativamente al peso guadagnarici tanto

    Aggiungo anche gli investimenti nelle opere d'arte. Certo ci sono ricchi collezionisti che acquistano perché appassionati o intenditori, ma la maggior parte di chi ha i soldi acquista le opere d'arte perché queste non perderanno mai di valore, anzi.. Ci sono imprese, banche, assicurazioni che monitorano le aste e i meeting in cui gli artisti (soprattutto emergenti) vendono le proprie opere e praticamente se le strappano dalle mani. Queste opere rappresentano una sorta di assicurazione sul capitale investito, perché non perderanno mai valore, ma al contrario lo guadagneranno (soprattutto con la morte dell'artista).

    QUOTE (vimana2 @ 5/2/2008, 21:00)
    .....si diciamo che ci sei quasi....hanno trovato un sistema più invisibile!
    Il primo consiste nel far apparire l'inflazione bassa....cioè dichiarla al 2 quando invece è al 7%...così la gente sta buona. Come fanno?... l'istat prende in considerazione alcuni beni (alimentari, carburanti, tecnologia) il trucco sta nel prendere in considerazione i beni che vogliono loro... esempio danndo eccessiva importanza ai beni alimentari che all'incirca tutti possiedono e nn prenderne in cosiderazione altri es. affitti, mutui abbonamenti ai treni, tickets ospedalieri ecc....

    ..abito in Svizzera e qui comunque tutto rientra nel calcolo dell'indice dei prezzi al consumo. Statisticamente le informazioni le hanno tutte, poi dopo è a livello politico che dovrebbero agire :specchio:
     
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  6. chichirivici
     
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    Da una parte vediamo l’inflazione (in giallo), la linea marrone è la variazione negli anni del TUS e in rosso l’evoluzione, o forse è meglio dire l’esplosione, del debito pubblico.
    Possiamo vedere come fino agli inizi degli anni ’80 il debito pubblico rimase a livelli alti, ma sempre nella media degli altri paesi europei.
    Anche se sarà superfluo ricordarlo, è bene ribadire che il debito pubblico non è altro che la richiesta di denaro da parte dello stato alla banca centrale (bankitalia o bce): lo stato che ha necessità di denaro si indebita, per il valore facciale e non per il costo di stampa come sarebbe legittimo, nei confronti della banca centrale. Questo porta all’assurdo che più un’economia cresce, più ha bisogno di denaro cartaceo per rappresentare i beni ed i servizi prodotti, più si indebita. La cosa ancor più difficile da digerire per una mente che usa il buon senso è che lo stato si indebita con la banca centrale anche per fare infrastrutture, investimenti, che aiutino lo sviluppo e la crescita del paese e anche per l’assistenza e gli ammortizzatori sociali.
    Tutto questo si può vedere bene nella crescita del debito pubblico durante tutto il dopo guerra. Ma cosa accadde esattamente negli anni ’80 per far decollare il debito pubblico?

    Fino a quegli anni le banche commerciali “finanziavano” le esigenze di cassa dello stato avendo dei vincoli di portafoglio che le obbligavano a comprare i titoli del debito pubblico a tassi molto bassi. In quegli anni le autorità monetarie abolirono questi vincoli obbligando così lo stato ad approvigionarsi a tassi di mercato. La spiegazione ufficiale era che si voleva evitare che la classe politica al potere (democristiani e socialisti) utilizzasse la leva degli investimenti pubblici a fini clientelari e di corruzione. La vera ragione era invece che in quel modo lo stato avrebbe dovuto finanziare tutta la differenza tra entrate e uscite (il disavanzo) a tassi di mercato, offrendo, grazie alla classe politica miope, collusa e irresponsabile, guadagni spropositati a tutto il sistema bancario nel suo insieme che acquistava così titoli ad altissima remunerazione, che arrivarono anche fino al 20% (!!!). Con il divorzio nel 1982 tra Tesoro e bankitalia (prima il TUS veniva deciso di concerto tra Tesoro e Bankitalia), la banca centrale decideva in piena autonomia quanto sarebbe costato il denaro e quanto avrebbe guadagnato tutto il sistema bancario. Se a questo aggiungiamo l’eliminazione dei vincoli di portafoglio che obbligavano le banche a detenere titoli di stato a tassi bassissimi, il quadro diventa particolarmente chiaro.

    Addirittura ci furono periodi in cui il tasso per le linee di credito praticato dalle banche ai migliori clienti come Fiat era inferiore a quello che si ricavava dai titoli di stato per cui le grandi imprese, comprese quelle a partecipazione statale, prendevano soldi a prestito e li investivano in titoli di stato lucrando la differenza tra tasso pagato alle banche e quello percepito dai titoli del debito pubblico.

    Per una migliore comprensione del periodo consigliamo di leggere il libro di Nino Galloni “misteri dell’euro misfatti della finanza” ed Rubbettino (€ 10,00). In quegli anni infatti il prof. Galloni era funzionario del ministero del tesoro e poi è stato direttore generale del ministero del lavoro ed ha vissuto dall’interno, ostacolando queste assurdità e per questo “allontanato” dalle cariche pubbliche, questo delicato momento del nostro paese.

    Il grafico aiuta la comprensione di quanto detto e fa vedere come il TUS fino al 1980 era contenuto sotto il tasso di inflazione, mentre dopo il divorzio tra Tesoro e bankitalia è stato sempre ampiamente sopra ed ha contribuito molto pesantemente alla lievitazione del debito pubblico. In quegli anni Ciampi era governatore della banda centrale e durante il suo mandato il debito pubblico salì dal 62,40% al 118,40%. La carriera di quest’uomo, soprattutto nel periodo successivo alla guida in bankitalia (presidente del consiglio, superministro dell’economia, presidente della repubblica), dimostra quali sono i poteri che realmente comandano in italia ed il vero valore della politica.
    Dopo aver spremuto fino all’inverosimile lo Stato, dal 1992, grazie alla speculazione valutaria e all’uscita dallo SME della lira, i poteri finanziari esteri si sono comprati tutte le ricchezze italiane con lo sconto del 40%. Con la firma del trattato di Maastricht, sempre nel 1992, inizia anche un’ulteriore periodo di guadagno per il sistema bancario perché il debito pubblico in 10 anni, dal 1994 al 2004, è stato portato dal 124,5% al 103,8% per permetterci di entrare nell’euro.

    Non ci dobbiamo dimenticare che con l’abolizione del vincolo per le banche a non interferire nella vita delle aziende finanziate, oggi le banche dirigono e di fatto possiedono la quasi totalità del mondo produttivo italiano (o almeno quello che ne resta).
    Una prova ulteriore del danno che questa avidità insaziabile e fuorimisura del sistema bancario abbia inciso sulla nostra economia ce la offre questo grafico che prende in considerazione la differenza tra la nostra produzione e la media europea




    Se fino al 1972 abbiamo avuto una produzione superiore rispetto alla media europea dell’8% e nel decennio successivo addirittura quasi del 40% (!!!), dal 1982 la nostra economia non si è più ripresa.
    I parametri suicidi degli accordi europei, il debito così alto e impossibile da ridurre e un sistema di cambi fissi e penalizzanti come quelli adottati dall’euro, spiegano perché oggi abbiamo tanta difficoltà a riprenderci.
    Noi lo sappiamo, i politici fanno finta di niente e continuano a fare il loro teatrino, mentre i banchieri continuano a guadagnare….
    Una cosa è certa, non possiamo rimanere a guardare! Queste persone, www.ecoroma.orgwww.progettoscec.comwww.progettotau.org , lo sanno e stanno facendo, dal basso, quello che dovremmo fare tutti, rimboccarci le maniche e ricostruire poco per volta per riprendere le nostre sovranità perdute, monetaria, alimentare, territoriale
     
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  7. vimana2
     
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    no be anche qui uno se vuole guarda se l' istat ha fatto bene i calcoli...li fa bene i calcoli solo che sono i beni presi in considerazione che sono alterati, cioè nn vengono presi in considerazione alcuni beni ( esempio bollo, tasse, mutui) e se vengono presi in considerazione lo fanno dandogli una quota media più bassa rispetto al paniere medio( questa critica gli è stata mossa.da più persone e da molti che conosco io personalmente, avvocati, e persone che lavorano all'ufficio tributario di... nn posso dirlo lo stavo per scrivere che pirla)...cmq la svizzera in un certo senso può fare tutto ciò che vuole e gli Illuminati la lasciano fare perchè è la depositaria (conti correnti) per eccellenza di tutte le schifezze fatte nel mondo da politici alto locati!
     
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  8. chichirivici
     
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    Sabato 16 Dicembre 2006 è stato pubblicato il Nuovo Statuto di Bankitalia S.p.A.
    Si nota subito la manipolazione dell'art. 3.

    VECCHIO STATUTO
    NUOVO STATUTO

    ART. 3

    Il capitale della Banca d’Italia è di 156.000 euro rappresentato da quote di partecipazione di 0,52 euro ciascuna (4). Le dette quote sono nominative e non possono essere possedute se non da:

    a) Casse di risparmio;
    b) Istituti di credito di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale;
    c) Società per azioni esercenti attività bancaria risultanti dalle operazioni
    di cui all’ art. 1 del decreto legislativo 20.11.1990, n. 356;
    d) Istituti di previdenza;
    e) Istituti di assicurazione.

    Le quote di partecipazione possono essere cedute, previo consenso del Consiglio superiore, solamente da uno ad altro ente compreso nelle categorie indicate nel comma precedente.
    In ogni caso dovrà essere assicurata la permanenza della partecipazione maggioritaria al capitale della Banca da parte di enti pubblici o di società la cui maggioranza delle azioni con diritto di voto sia posseduta da enti pubblici.
    ART. 3

    Il capitale della Banca d’Italia è di 156.000 euro ed è suddiviso in quote di partecipazione nominative di 0,52 euro ciascuna, la cui titolarità è disciplinata dalla legge.

    Il trasferimento delle quote avviene, su proposta del Direttorio, solo previo consenso del Consiglio superiore, nel rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza dell’Istituto e della equilibrata distribuzione delle quote.


    Dov'è la parte (in rosso) che specificava l'obbligo di avere uno STATO SOVRANO a controllo dell'Istituto stesso?

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    Qui sotto il testo integrale del Nuovo Statuto approvato (per decreto il 12/12/2006) dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, Romano Prodi e Tommaso Padoa Schioppa

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, con il quale è stato approvato lo statuto della Banca d'Italia, e successive modificazioni;
    Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43;
    Visto l'art. 19, comma 9, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in base al quale lo statuto della Banca d'Italia è adeguato alle disposizioni contenute nei commi da 1 a 7 del medesimo articolo, ridefinendo altresì le competenze del Consiglio superiore in modo da attribuire allo stesso anche funzioni di vigilanza e controllo all'interno della Banca d'Italia;
    Visto il parere reso dalla Banca centrale europea il 25 agosto 2006 su richiesta della Banca d'Italia;
    Considerato che l'Assemblea generale straordinaria dei partecipanti al capitale della Banca d'Italia, in data 28 novembre 2006, ha approvato il nuovo testo dello statuto;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2006;
    Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

    Decreta:
    È approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia nel testo allegato al presente decreto.
    Lo statuto della Banca d'Italia entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Dato a Roma, addì 12 dicembre 2006

    NAPOLITANO
    Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
    Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze

    Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2006

    Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
    registro n. 12, foglio n. 369

    Allegato

    Statuto della BANCA D'ITALIA
    Titolo I
    COSTITUZIONE E CAPITALE DELLA BANCA D'ITALIA
    Art. 1.
    La Banca d'Italia è istituto di diritto pubblico. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati. Quale banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del SEBC. Persegue gli obiettivi assegnati al SEBC ai sensi dell'art. 105.1 del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato).
    La Banca d'Italia emette banconote in applicazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43. Assolve inoltre gli altri compiti ad essa attribuiti dalla legge ed esercita le attività bancarie strumentali alle proprie funzioni.
    Art. 2.
    La Banca d'Italia ha sede legale in Roma.
    Può avere filiali, che si distinguono in sedi e succursali. L'articolazione territoriale e la competenza di sedi e succursali sono stabilite con delibera del Consiglio superiore.
    Art. 3.
    Il capitale della Banca d'Italia è di 156.000 euro ed è suddiviso in quote di partecipazione nominative di 0,52 euro ciascuna, la cui titolarità è disciplinata dalla legge.
    Il trasferimento delle quote avviene, su proposta del Direttorio, solo previo consenso del Consiglio superiore, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza dell'Istituto e della equilibrata distribuzione delle quote.
    Art. 4.
    Le quote di partecipazione sono rappresentate da certificati nominativi.
    La cessione delle quote deve risultare da girata, autenticata da notaio, attergata al certificato originale, il quale deve essere presentato all'Amministrazione centrale della Banca che provvederà al rilascio di un nuovo certificato intestato al cessionario e, ove il trasferimento sia parziale, di un nuovo certificato intestato al cedente. Il cessionario potrà fare valere i diritti di partecipante solo dal momento della presentazione del titolo ceduto.
    Titolo II
    AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA
    Art. 5.
    Gli organi centrali dell'Istituto sono:
    a) l'Assemblea dei partecipanti;
    b) il Consiglio superiore;
    c) il Collegio sindacale;
    d) il Direttorio;
    e) il Governatore;
    f) il Direttore generale e i Vice direttori generali.
    Assemblea dei partecipanti
    Art. 6.
    Le assemblee dei partecipanti sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee straordinarie deliberano sulle modificazioni dello statuto; le assemblee ordinarie deliberano su ogni altra materia indicata dallo statuto.
    Le assemblee sono convocate dal Consiglio superiore, anche su domanda motivata del Collegio sindacale o di partecipanti che siano titolari, da tre mesi almeno, di 20.000 o più quote. Le assemblee presso l'Amministrazione centrale sono presiedute dal Governatore; quelle presso le sedi sono presiedute dal presidente del rispettivo Consiglio di reggenza o, in sua assenza, dal reggente più anziano in ordine di nomina e, a parità di nomina, di età. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai partecipanti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
    Art. 7.
    L'assemblea ordinaria annuale si riunisce presso l'Amministrazione centrale, non più tardi del 31 maggio, per deliberare sull'approvazione del bilancio, sul riparto degli utili e l'assegnazione dei frutti delle riserve e, ove occorra, sulla nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale. Determina i compensi spettanti ai consiglieri superiori, ai sindaci, ai reggenti delle sedi e ai consiglieri delle succursali.
    L'ordine del giorno, stabilito dal Consiglio superiore, deve comprendere anche tutte le proposte ad esso presentate entro il mese di marzo, con domanda sottoscritta da uno o più partecipanti che siano titolari, da tre mesi almeno, di 5.000 o più quote di partecipazione. Le proposte non comprese nell'ordine del giorno non possono essere discusse, ma l'assemblea può deliberare che siano iscritte nell'ordine del giorno di una successiva riunione.
    Art. 8.
    Qualora non sia possibile esaurire i lavori nel giorno stabilito, il Presidente può aggiornare l'assemblea a quello successivo. In caso di mancanza, nel secondo giorno, del numero legale, restano valide le deliberazioni prese nel primo giorno. Per la discussione delle altre materie da trattare si deve procedere ad una nuova convocazione con le formalità indicate nell'art. 10.
    Art. 9.
    Hanno diritto di intervenire all'assemblea i partecipanti che siano titolari, da almeno tre mesi, di 100 o più quote di partecipazione. I partecipanti aventi diritto di intervenire hanno un voto per ogni 100 quote sino a 500 quote, ed un voto per ogni 500 quote in più delle 500, purché ne siano titolari da non meno di tre mesi. Ciascun partecipante non ha diritto in alcun caso a più di 50 voti.
    Ogni partecipante avente diritto può intervenire per il tramite del proprio rappresentante legale o di altra persona, che non faccia parte del Consiglio superiore della Banca né del Collegio sindacale, munita di mandato speciale con firma autenticata dal direttore di una sede o di una succursale della Banca.
    Ogni intervenuto non può rappresentare più di due partecipanti.
    Art. 10.
    L'assemblea ordinaria è valida quando intervenga almeno un terzo dei partecipanti che rappresentino almeno un quinto del capitale. Non raggiungendosi questo numero di partecipanti e di quote, l'assemblea viene rimandata a non meno di 8 né a più di quindici giorni di distanza dalla prima convocazione. In questa seconda riunione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delle quote rappresentate.
    Del rinvio dell'assemblea è data notizia nella Gazzetta Ufficiale nell'intervallo tra la prima e la seconda riunione, con avvertenza che trattasi di seconda convocazione.
    Nell'assemblea di seconda convocazione non possono essere prese deliberazioni estranee all'ordine del giorno della prima.
    Art. 11.
    L'assemblea straordinaria è valida quando intervenga almeno la metà dei partecipanti che rappresentino almeno un terzo del capitale. In difetto, l'assemblea è riconvocata con le formalità di cui all'art. 10.
    Art. 12.
    I verbali delle assemblee presso l'Amministrazione centrale sono redatti da un notaio e devono essere firmati, entro la fine del mese successivo a quello dell'adunanza, dal presidente dell'assemblea e da due partecipanti a ciò delegati dall'assemblea.
    Art. 13.
    Nei modi e nelle forme stabiliti negli articoli 6, 7 e 8, l 'assemblea dei partecipanti è convocata presso le sedi quando ha per oggetto la nomina di consiglieri superiori.
    L'assemblea è valida quando intervenga almeno un quinto dei partecipanti che rappresentino almeno un decimo del capitale. In mancanza del numero legale dei partecipanti o delle quote rappresentate, l'assemblea è rinviata con l'osservanza delle formalità stabilite nell'art. 10.
    L'ufficio di segretario dell'assemblea spetta al segretario del Consiglio di reggenza e, in sua assenza, a uno dei presenti all'assemblea, da designarsi dal presidente della medesima. Qualora il numero dei consiglieri superiori da nominare raggiunga la metà dei componenti il Consiglio, le nomine sono demandate ad un'unica assemblea da tenersi presso l'Amministrazione centrale della Banca con l'osservanza delle modalità stabilite per l'assemblea ordinaria. In tale assemblea si procede a votazioni separate per ciascuna sede.
    Art. 14.
    Sono valide le deliberazioni che ottengono la maggioranza dei voti dei partecipanti presenti.
    Le nomine devono farsi per schede segrete. S'intendono nominati soltanto coloro che raccolgono la maggioranza assoluta dei voti.
    Consiglio superiore
    Art. 15.
    Il Consiglio superiore si compone del Governatore e di tredici consiglieri nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca.
    Ciascun consigliere rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile per non più di due volte.
    Il Direttore generale interviene alle riunioni del Consiglio e, quando non sostituisce il Governatore, ha soltanto voto consultivo. I Vice direttori generali assistono alle riunioni del Consiglio e uno di essi, su designazione del Consiglio superiore, assume l'ufficio di segretario e ne redige i verbali.
    Su proposta del Governatore il Consiglio può costituire uno o più comitati per l'esame di specifiche materie, composti di suoi membri.
    Art. 16.
    Il Consiglio superiore tiene le sue riunioni presso l'Amministrazione centrale della Banca su convocazione e sotto la presidenza del Governatore.
    Le riunioni del Consiglio superiore sono ordinarie e straordinarie. Le prime si tengono almeno una volta ogni due mesi; le altre ogni qualvolta il Governatore lo ritenga necessario o per domanda motivata di almeno tre dei membri del Consiglio stesso. Il Consiglio è legalmente costituito quando intervengano almeno sette dei suoi componenti, non compreso in detto numero il Governatore o chi ne fa le veci.
    Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Il Governatore, o chi ne fa le veci, vota soltanto nel caso di parità di voti. Le votazioni si fanno per voto palese o, quando riguardino persone, anche sulla base di elenchi, per scrutinio segreto.
    I verbali e gli estratti delle deliberazioni del Consiglio superiore sono autenticati dal Governatore o da chi ne fa le veci e dal segretario.
    Art. 17.
    Ai sensi dell'art. 19, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, la nomina del Governatore, il rinnovo del suo mandato e la revoca nei casi previsti dall'art. 14.2 dello statuto del SEBC, sono disposti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d'Italia.
    Per esprimere il parere previsto al comma precedente, il Consiglio superiore è convocato e presieduto dal componente più anziano in ordine di nomina e, a parità di nomina, di età. Il parere, deliberato a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il Consiglio, è rilasciato ai fini della deliberazione del Consiglio dei Ministri.
    Il Consiglio superiore, su proposta del Governatore, nomina il Direttore generale e i Vice direttori generali, rinnova i loro mandati e li revoca per i motivi previsti dall'art. 14.2 dello statuto del SEBC. Per l'adozione di siffatti provvedimenti, il Consiglio è convocato in seduta straordinaria. Il Consiglio deve essere convocato, agli stessi fini, anche quando ne facciano istanza scritta almeno i due terzi dei membri del Consiglio, non compreso il Governatore. In questo caso la convocazione deve aver luogo non oltre venti giorni dalla richiesta.
    Fatto salvo quanto previsto al secondo comma, le deliberazioni di cui al presente articolo devono essere prese con la presenza di almeno due terzi dei membri del Consiglio, escluso il Governatore nei casi di cui al secondo comma, e con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
    Le nomine, i rinnovi dei mandati e le revoche del Direttore generale e dei Vice direttori generali debbono essere approvati con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.
    Art. 18.
    Al Consiglio superiore spettano l'amministrazione generale nonché la vigilanza sull'andamento della gestione e il controllo interno della Banca.
    In conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nonché, per le delibere di cui ai successivi punti 9) e 10), nel rispetto dello statuto del SEBC e delle disposizioni stabilite dalla Banca centrale europea (BCE), il Consiglio:
    1) esamina ed approva, su proposta del Direttorio, il progetto di bilancio e ne delibera la presentazione al Collegio sindacale e all'assemblea dei partecipanti per la definitiva approvazione. Sentito il Collegio sindacale, delibera i dividendi da corrispondere ai partecipanti;
    2) approva il bilancio annuale di previsione degli impegni di spesa;
    3) autorizza i contratti che importano alienazione di immobili per somma superiore a 1 milione di euro e le transazioni, i concordati e le cessioni riguardanti crediti di somme superiori a 200.000 euro, e si pronunzia su tutti quegli altri contratti e sulle azioni giudiziarie che, per la loro importanza, il Governatore ritenga di sottoporre alla sua approvazione;
    4) emana i regolamenti interni dell'Istituto;
    5) determina la pianta organica del personale, nomina gli impiegati e adotta i provvedimenti per la cessazione dal servizio dei medesimi;
    6) approva gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali;
    7) adotta le deliberazioni riguardanti l'articolazione territoriale nonché l'assetto organizzativo generale della Banca;
    8) nomina e revoca i reggenti presso le sedi e i consiglieri presso le succursali, determinandone il numero e stabilendo quali tra essi debbano assumere l'ufficio di censore;
    9) nomina i corrispondenti della Banca all'estero;
    10) determina le norme e le condizioni per le operazioni della Banca;
    11) fissa il limite annuo per l'eventuale erogazione di somme a scopo di beneficenza o per contributi a iniziative d'interesse pubblico;
    12) delibera su tutte le altre materie concernenti l'amministrazione generale della Banca che, non demandate all'assemblea dei partecipanti, il Governatore ritenga di
    sottoporgli.
    Il Consiglio viene informato dal Governatore sui fatti rilevanti concernenti l'amministrazione della Banca e in particolare:
    • sui contenuti del piano d'istituto;
    • sul consuntivo annuale degli impegni di spesa;
    • sui risultati degli accertamenti ispettivi interni;
    • sugli impieghi delle disponibilità dei fondi, delle riserve statutarie e degli accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale.
    Collegio sindacale e censori
    Art. 19.
    Il Collegio sindacale è composto da cinque membri effettivi, fra cui il Presidente; i membri supplenti sono due. I sindaci rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili non più di tre volte. Il Collegio sindacale svolge, direttamente presso l'Amministrazione centrale e, direttamente o per mezzo di censori, presso le sedi e le succursali, funzioni di controllo sull'amministrazione della Banca per l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento generale. Esercita il controllo contabile, senza alcun pregiudizio per l'attività svolta dai revisori esterni di cui al successivo art. 38, esamina il bilancio d'esercizio ed esprime il proprio parere sulla distribuzione del dividendo annuale.
    I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio superiore. Il Collegio sindacale comunica, ove occorra, al Governatore le proprie osservazioni e quelle eventualmente ricevute dai censori. Ai sindaci viene corrisposto un assegno fisso stabilito dall'assemblea, oltre al rimborso delle spese.
    Art. 20.
    I censori non possono essere più di quattro presso ciascuna sede o succursale.
    I censori prendono contezza dell'andamento dell'attività delle sedi e delle succursali presso le quali sono stati nominati. Per incarico dei sindaci, eseguono verifiche di cassa che devono comunque essere effettuate in modo completo da due di essi almeno una volta ogni trimestre.
    Riferiscono al Collegio sindacale, per le eventuali comunicazioni al Governatore, le proposte e le osservazioni che credono utili all'andamento dell'Istituto, dandone contemporaneamente notizia al direttore della filiale e, nelle sedi, anche al Consiglio di reggenza.
    Direttorio
    Art. 21.
    Il Direttorio è costituito dal Governatore, dal Direttore generale e da tre Vice direttori generali.
    Al Direttorio spetta la competenza ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge alla Banca o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali, con esclusione delle decisioni rientranti nelle attribuzioni del SEBC. Nell'ambito delle proprie competenze, il Direttorio può rilasciare deleghe al personale direttivo della Banca, stabilendone forme e modalità di esercizio, per l'adozione di provvedimenti che non richiedono valutazioni di carattere discrezionale, quali acclaramenti, accertamenti e altri che comportino mere ricognizioni di fatti, circostanze e requisiti.
    Art. 22.
    Il Governatore o, in caso di sua assenza o impedimento, il Direttore generale, convoca il Direttorio, stabilendo l'ordine del giorno, ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne sia richiesto da uno dei componenti con domanda motivata contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.
    Le riunioni del Direttorio sono presiedute dal Governatore o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce secondo i criteri di surroga di cui agli articoli 25 e 26; per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tre membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Governatore. Delle riunioni viene redatto apposito verbale.
    Su ogni altro aspetto concernente lo svolgimento delle riunioni il Direttorio decide con apposita delibera.
    I provvedimenti del Direttorio sono emanati con atto a firma del Governatore ovvero di uno degli altri membri secondo i criteri di surroga di cui agli articoli 25 e 26, con riferimento alla delibera collegiale che contiene la motivazione del provvedimento. Nei casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti di cui all'art. 21 possono essere presi dal Governatore, ovvero da uno degli altri membri secondo i criteri di surroga di cui agli articoli 25 e 26. Tali provvedimenti vengono sottoposti alla ratifica del Direttorio nella prima riunione utile.
    Art. 23.
    Il Direttorio può, con apposita delibera, individuare i provvedimenti o le categorie di provvedimenti, fra quelli di cui all'art. 21, comma 2, da assumersi mediante approvazione di proposte scritte, formulate dai servizi, secondo le modalità previste ai commi successivi.
    Per l'assunzione di tali provvedimenti, le competenti unità organizzative della Banca consegnano contestualmente a ciascun membro del Direttorio proposte di decisione definite e motivate. Se approvati in forma scritta da tutti i membri entro cinque giorni da quello della consegna, i provvedimenti proposti si intendono presi dal Direttorio alla data dell'ultima approvazione. In mancanza, o a seguito di espressa richiesta di uno dei componenti, l'assunzione dei provvedimenti è rimessa alla discussione e alla decisione in sede di riunione collegiale. Dei provvedimenti presi con le suddette modalità deve essere fatta menzione nel verbale della prima riunione utile.
    Governatore
    Art. 24.
    Il Governatore rappresenta la Banca d'Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi.
    Ha le competenze e i poteri riservati alla carica dal trattato, dallo statuto del SEBC e dalle relative disposizioni applicative e attuative comunitarie e interne.
    Dispone, sentito il Direttorio, le nomine, le promozioni, le assegnazioni, i trasferimenti e gli incarichi del personale di grado superiore e nomina i direttori nelle sedi e nelle succursali. Sottopone al Consiglio superiore le proposte di decisione e fornisce al medesimo le informazioni previste dall'art. 18. Al Governatore è rimesso tutto quanto nella legge o nel presente statuto non è espressamente riservato al Consiglio superiore o al Direttorio.
    Il Governatore dura in carica sei anni; il mandato è rinnovabile per una sola volta.
    Direttore generale e Vice direttori generali
    Art. 25.
    Il Direttore generale ha la competenza per gli atti di ordinaria amministrazione ed attua le deliberazioni del Consiglio superiore. Dispone, sentito il Direttorio, le promozioni, le assegnazioni, i trasferimenti e gli incarichi del personale quando ciò non sia di competenza del Governatore.
    Nell'ambito delle sue attribuzioni ha la rappresentanza della Banca, con facoltà di delega previa approvazione del Governatore; per la stipula dei contratti può delegare personale della Banca, anche mediante semplice lettera.
    Il Direttore generale coadiuva il Governatore nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo surroga nel caso di assenza o d'impedimento, circostanze delle quali la sua firma fa piena prova nei confronti dei terzi.
    Il Direttore generale dura in carica sei anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.
    Art. 26.
    I Vice direttori generali coadiuvano il Direttore generale nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo surrogano in caso di assenza o impedimento. Ciascuno di essi può surrogare il Governatore e il Direttore generale in caso di loro contemporanea assenza o impedimento.
    La firma di uno dei Vice direttori generali fa piena prova di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Governatore e del Direttore generale.
    I Vice direttori generali durano in carica sei anni; il mandato è rinnovabile per una sola volta.
    Titolo III
    FILIALI DELLA BANCA
    Sedi
    Art. 27.
    In ciascuna sede vi è un Consiglio di reggenza. I reggenti sono scelti tra le persone aventi profonda conoscenza dell'economia locale. Il loro numero varia, in ragione dell'attività delle singole sedi, da sette a quattordici. Del Consiglio fa parte il direttore della sede.
    I reggenti sono nominati dal Consiglio superiore, su proposta del Governatore, per sei anni e scadono per metà ogni triennio. Essi sono rieleggibili.
    I membri del Consiglio superiore sono di diritto reggenti, oltre quelli di cui al comma secondo, presso le sedi ove sono stati eletti. Ogni Consiglio nomina annualmente fra i reggenti un presidente e un segretario, i quali possono essere rieletti.
    Art. 28.
    Il Consiglio di reggenza si riunisce di regola una volta ogni due mesi e tutte le altre volte che il presidente lo giudichi necessario o tre reggenti ne facciano domanda.
    Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei reggenti in carica, con esclusione di quelli aventi funzioni di censore, che intervengono con voto consultivo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
    Le votazioni riguardanti persone sono fatte per voto segreto.
    Art. 29.
    Il Consiglio di reggenza cura l'amministrazione della sede, nei limiti stabiliti dal presente statuto, il servizio dell'apertura e chiusura delle sagrestie e le verifiche di cassa, per la cui effettuazione stabilisce i turni del caso.
    Al reggente di turno avente l'attribuzione dell'apertura e chiusura di cassa viene consegnata una delle tre chiavi della sagrestia. A sua volta il detto reggente consegna la chiave direttamente nelle mani del proprio collega subentrante. Di dette operazioni si redige apposito verbale firmato dagli intervenuti.
    Il Consiglio di reggenza vigila affinchè siano osservate le prescrizioni e le istruzioni dell'Amministrazione centrale. Esamina e approva il preventivo delle spese di amministrazione della sede.
    Succursali
    Art. 30.
    In ciascuna succursale vi sono da quattro a dieci consiglieri, in numero variabile in ragione dell'attività delle singole succursali. I consiglieri sono nominati dal Consiglio superiore, su proposta del Governatore, per sei anni e si rinnovano per metà ogni triennio. Essi sono rieleggibili.
    I consiglieri, sotto la presidenza del direttore, si riuniscono almeno due volte ogni anno.
    I consiglieri aventi funzioni di censore svolgono il servizio di apertura e chiusura delle sagrestie con le modalità di cui all'art. 29, comma 2.
    Direttori
    Art. 31.
    La direzione degli uffici e delle operazioni di ciascuna sede e succursale della Banca è esercitata da un direttore sulla base di norme e istruzioni emanate dall'Amministrazione centrale. I direttori propongono all'Amministrazione centrale le transazioni ed i concordati con i debitori della Banca.
    I direttori rappresentano la Banca di fronte ai terzi sia nei giudizi, sia negli atti e contratti che riguardano la rispettiva sede o succursale.
    Hanno la firma per la corrispondenza e per tutte le operazioni della filiale. Previo consenso del Direttore generale e sotto la propria responsabilità, possono delegare ad impiegati addetti alla rispettiva sede o succursale le suddette firme.
    Ai direttori delle filiali possono essere attribuiti compiti di coordinamento dell'attività di più filiali, in ambiti territoriali e con modalità e limiti stabiliti dai regolamenti interni
    dell'Istituto.
    Art. 32.
    In caso di improvvisa assenza o impedimento del direttore di una sede, il presidente del Consiglio di reggenza o chi ne fa le veci provvede, là dove non vi sia un vice direttore, alla surrogazione provvisoria, assumendo egli stesso la direzione o delegandovi un altro reggente e dando immediato avviso all'Amministrazione centrale.
    Se le ipotesi previste nel comma precedente si verificano nelle succursali, assume la direzione provvisoria il più anziano di nomina e, a parità di nomina, di età dei consiglieri presenti, che ne riferisce immediatamente all'Amministrazione centrale.
    Art. 33.
    Il Governatore ha facoltà in ogni caso di delegare, sentito il Direttorio, un ispettore o un altro impiegato della Banca ad assumere temporaneamente la direzione di sedi o succursali.
    I reggenti, i consiglieri, gli impiegati delegati dal Governatore e i vice direttori, che sostituiscono temporaneamente i direttori delle sedi e delle succursali, hanno tutte le attribuzioni e le facoltà di questi.
    Titolo IV
    OPERAZIONI DELLA BANCA
    Art. 34.
    Per il perseguimento degli obiettivi e per lo svolgimento dei compiti propri del SEBC la Banca d'Italia può compiere tutti gli atti e le operazioni consentiti dallo statuto del SEBC, nel rispetto delle condizioni stabilite in attuazione dello stesso.
    Art. 35.
    Fermo restando quanto previsto al precedente art. 34, la Banca può compiere tutti gli atti e le operazioni che le consentono di provvedere al pieno svolgimento degli altri compiti ad essa attribuiti, nonché, nel rispetto di eventuali limiti derivanti dall'applicazione del capo IV dello statuto del SEBC, alla gestione del patrimonio e all'amministrazione del personale in servizio e in quiescenza. In particolare, essa può:
    • emettere titoli al portatore;
    • emettere vaglia cambiari e assegni bancari;
    • ricevere depositi a custodia, a cauzione, o in altro modo vincolati;
    • ricevere somme in conto corrente, con o senza interesse, rimborsabili a vista o a termine;
    • negoziare e gestire strumenti finanziari;
    • acquistare e alienare beni mobili;
    • costruire, acquistare e alienare beni immobili;
    • riscuotere per conto di terzi titoli esigibili in Italia e all'estero e, in generale, svolgere il servizio di cassa per conto e a rischio di terzi.
    Art. 36.
    La Banca d'Italia esercita il servizio di tesoreria dello Stato secondo speciali convenzioni. Può disimpegnare altri servizi per conto dello Stato, alle condizioni stabilite dal Consiglio superiore.
    Art. 37.
    Alle operazioni di anticipazione contro pegno erogate dalla Banca d'Italia non si applicano le disposizioni relative alla revocabilità degli atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie, nei casi di procedure concorsuali.
    I titoli, valori o merci dati in pegno stanno a garantire qualsiasi ragione o diritto che, nei confronti della persona o società che ha costituito il pegno, spetti alla Banca anche in dipendenza di altre operazioni.
    Le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo costituite a favore della Banca d'Italia stanno di pieno diritto a garantire, con l'intero loro valore, anche qualsiasi altro credito diretto ed indiretto della Banca stessa, pur se non liquido ed esigibile, verso lo stesso debitore, ed anche se sorto anteriormente o successivamente alla operazione garantita.
    Titolo V
    BILANCIO D'ESERCIZIO E RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ
    Art. 38.
    Ogni anno devono essere redatti il bilancio d'esercizio e l'inventario dell'attivo e del passivo.
    Il bilancio d'esercizio deve essere presentato al Collegio sindacale non più tardi del 15 aprile di ogni anno. Il Consiglio superiore, sentito il Collegio sindacale, delibera l'assegnazione degli utili e il dividendo da distribuire ai partecipanti e da corrispondere dopo l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea.
    La contabilità della Banca d'Italia viene verificata da revisori esterni secondo quanto stabilito dall'art. 27 dello statuto del SEBC.
    Art. 39.
    Il Consiglio superiore determina gli accantonamenti al fondo di riserva ordinaria, fino a concorrenza del 20% degli utili netti conseguiti nell'esercizio. Ai partecipanti sono distribuiti dividendi per un importo fino al 6% del capitale.
    Col residuo, su proposta del Consiglio superiore, possono essere costituiti eventuali fondi speciali e riserve straordinarie mediante utilizzo di un importo non superiore al 20% degli utili netti complessivi e può essere distribuito ai partecipanti, ad integrazione del dividendo, un ulteriore importo non eccedente il 4% del capitale. La restante somma è devoluta allo Stato. La riserva ordinaria, se diminuita per ammortizzare le perdite o per qualsiasi altra ragione, deve, salvo il disposto del successivo art. 40, essere al più presto interamente reintegrata.
    Art. 40.
    Le riserve sono impiegate nei modi e nelle forme stabilite dal Consiglio superiore.
    I frutti relativi agli investimenti delle riserve sono destinati in aumento delle medesime.
    Dai frutti annualmente percepiti sugli investimenti delle riserve, può essere, su proposta del Consiglio superiore e con l'approvazione dell'assemblea ordinaria, prelevata e distribuita ai partecipanti, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 39, una somma non superiore al 4% dell'importo delle riserve medesime, quali risultano dal bilancio dell'esercizio precedente.
    Art. 41.
    La Banca d'Italia trasmette al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attività nei termini previsti dalla legge.
    Titolo VI
    DISPOSIZIONI GENERALI
    Art. 42.
    I componenti del Direttorio e tutti i dipendenti dell'Istituto non possono svolgere attività nell'interesse di banche, intermediari finanziari e altri soggetti vigilati, esercitare attività di impresa commerciale, essere amministratori, institori o sindaci in qualsiasi società, partecipare a società in nome collettivo o, come accomandatario, in società in accomandita. Il Consiglio superiore può tuttavia consentire che si assumano funzioni di amministratore di società o di altri enti, quando riconosca che ciò sia nell'interesse della Banca. Per gli stessi motivi, può anche consentire che si assumano funzioni di sindaco da parte di impiegati aventi grado non superiore a quello di capo servizio o equiparato.
    Art. 43.
    I senatori e i deputati e le altre persone che dedicano la loro attività al disimpegno di cariche di carattere politico non possono far parte dei Consigli della Banca.
    Sono altresi' esclusi dal far parte del Consiglio superiore della Banca i dipendenti e coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche o altri soggetti operanti nel settore dell'intermediazione finanziaria, i dirigenti e gli impiegati della pubblica amministrazione, nonché, in ogni caso, tutti coloro che si trovino in situazione di conflitto di interessi con la Banca in considerazione della posizione personale o delle cariche ricoperte.
    Le disposizioni dei commi precedenti si osservano anche per le nomine demandate al Consiglio superiore ai sensi dell'art. 18, n. 8, del presente statuto.
    Art. 44.
    I reggenti delle sedi e i consiglieri delle succursali devono essere domiciliati nella Regione dove sono chiamati ad esercitare il loro ufficio.
    Essi ricevono medaglie di presenza, l'importo delle quali è fissato dall'assemblea.
    I membri del Consiglio superiore ricevono per questo ufficio un'assegnazione annua fissata dall'assemblea dei partecipanti oltre al rimborso delle spese.
    I reggenti delle sedi, i consiglieri delle succursali, i consiglieri superiori e i sindaci che si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 2382 del vigente codice civile, cessano immediatamente dal loro ufficio.
    Art. 45.
    I soggetti di cui agli articoli 42 e 44 sono obbligati al più rigoroso segreto per tutto ciò che riguarda la Banca ed i suoi rapporti con i terzi.
    Titolo VII
    DISPOSIZIONI TRANSITORIE
    Art. 46.
    I consiglieri superiori e i sindaci che alla data di entrata in vigore del presente statuto abbiano già superato i limiti di rieleggibilità fissati rispettivamente dagli articoli 15 e 19 restano in carica fino al completamento del mandato in corso. Dalla data di entrata in vigore del presente statuto e fino alla scadenza del mandato dei sindaci in carica, le funzioni di Presidente del Collegio sono esercitate dal sindaco più anziano in ordine di nomina e, a parità di nomina, di età.
    Art. 47.
    I consiglieri delle succursali in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto completano il mandato biennale previsto dall'art. 34 dello statuto previgente.
    Al fine di allineare le date di scadenza del loro mandato con quelle dei reggenti delle sedi, l'art. 30 del presente statuto avrà applicazione graduale nei termini seguenti:
    • i consiglieri nominati nell'ambito della rinnovazione del 2007 restano in carica per quattro anni;
    • i consiglieri nominati nell'ambito della rinnovazione del 2008 restano in carica per sei anni.
    Art. 48.
    In attuazione di quanto disposto dall'art. 19, comma 7, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, i membri del Direttorio diversi dal Governatore in carica alla data del 12 gennaio 2006 cessano dai rispettivi mandati alla scadenza dei dodici anni di permanenza nel Direttorio.
    Art. 49.
    Sino all'entrata in vigore del regolamento previsto all'art. 19, comma 10, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, il Consiglio superiore, fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 2, del presente statuto, verifica che l'acquirente sia riconducibile alle categorie di soggetti indicate all'art. 3, secondo paragrafo, dello statuto della Banca vigente alla data del 12 gennaio 2006, ovvero all'art. 27 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
    Il Governatore: Draghi

    :o: :o: :o: :o: :o:

    Dal 1500 ad oggi le istituzioni sociali, economiche e politiche del mondo hanno subito un sovvertimento totale. Le tappe fondamentali di tale sovvertimento sono state: la rivoluzione protestante, la rivoluzione inglese, la rivoluzione americana, la rivoluzione francese, la rivoluzione russa, la 1ª e la 2ª guerra mondiale, e il patto di Yalta.
    Oggi "viviamo in una delle più decisive epoche della storia e nessuno se ne rende conto, nessuno lo comprende... La rivoluzione mondiale avanza inarrestabile verso i suoi ultimi risultati... Chi predica la sua fine o crede addirittura di averla sconfitta non l'ha compresa... La lotta si combatte anche nell'interiorità del singolo uomo, sebbene egli non lo sappia affatto. Per questo così pochi giungono a vedere chiaramente da quale parte essi veramente si trovano"; sono parole di Oswald Spengler(1), l'insigne studioso dei cicli storici. Esse esprimono esattamente la tragedia dell'uomo contemporaneo, convinto di essere libero, ed arbitro del proprio destino, senza avvedersi del grande parassita, che tende reti di sfruttamento e di dominio sull'umanità intera.

    In verità, di questo parassita non si parla in alcun libro. Nessun giornale, nessuna radio, nessuna televisione lo menziona mai. La gente di ogni parte della terra, nella sua compatta generalità, ne ignora l'esistenza. Eppure esiste. E celato nell'ombra, occultamente trae la sua linfa vitale dal sudore, dalle fatiche, e dalle sofferenze dell'umanità intera.
    Fuori di metafora, il grande parassita dell'umanità è il potere economico mondiale. Il potere economico mondiale è il padrone del Mondo.
    "Autorizzato ad emettere moneta, e a controllare il sistema monetario di un paese, non mi preoccupo di certo di chi fa le leggi!", era solito affermare Mayer Amschel Rothschild, iniziatore nel XVIII secolo della maggiore dinastia di banchieri mai apparsa fra gli uomini.
    Sulla medesima falsariga concettuale si esprimeva William Paterson, fondatore nel 1694 della Banca d'Inghilterra: " La Banca guadagna grazie agli interessi maturati su denaro creato dal nulla".

    Ecco, queste due frasi, accuratamente omesse dalle pagine di tutti i libri "ufficiali" di storia oggi esistenti, sono già in grado, pure nella loro estrema concisione e stringatezza, di dare bene il senso della trama d'inganni, nella quale il grande parassita avviluppa il mondo intero, grazie ad un abilissimo e paziente lavoro di sovvertimento del modo di pensare e di vivere degli esseri umani(2), giornalmente condotto innanzi negli ultimi cinque secoli con un coerente processo rivoluzionario, iniziatosi con la pubblicazione delle 95 tesi di Lutero e giunto alla sua fase più avanzata e significativa con la "spartizione del mondo" orchestrata da Roosevelt e da Stalin.
    Occorre a questo punto precisare, per una esigenza di chiarezza propedeutica nell'esposizione, che il potere economico mondiale non è un soggetto indeterminabile e quindi generico. È reale e concreto.

    Il potere economico mondiale è costituito dai manipolatori di capitali, ossia dai grandi speculatori internazionali, i quali formano tutti insieme l'usurocrazia mondiale, vale a dire la tirannia dell'usura su tutti i popoli del mondo.
    Il potere economico mondiale agisce prevalentemente per mezzo delle società anonime di capitali.
    Queste ultime sono strumenti per dare vita alle banche ed alle multinazionali di produzione e di commercio, che sono le strutture operative nelle quali si sostanzia l'impero mondiale del capitale.
    È attraverso di esse, infatti, che il potere economico mondiale si procaccia parassitariamente le ricchezze, sfruttando il lavoro e l'ingegnosità altrui.

    Nell'opinione pubblica è generalizzato l'equivoco che le strutture anzidette operino soltanto in quella parte del mondo oggi organizzata secondo gli schemi economico-politico-sociali del liberalcapitalismo.
    Ciò non è assolutamente vero. Le medesime strutture di dominio sono compiutamente operanti anche nella restante parte del mondo, ossia in quella attualmente di pertinenza del socialcomunismo.
    Il libro intitolato "Vodka-Cola", di Charles Levinson(3), è una buona fonte d'informazioni al riguardo. In particolare, esso documenta:

    a) che le principali banche dell'area liberalcapitalista, prime fra tutte quelle targate Morgan(4) e Rockefeller, hanno proprie filiali nei paesi socialcomunisti, e che le banche dell'area socialcomunista hanno anch'esse filiali proprie nei paesi liberalcapitalisti;

    b) che i governi del sistema socialcomunista affittano i loro lavoratori, a basso salario e senza diritto di sciopero, alle multinazionali del sistema liberalcapitalista;

    c) che l'economia liberalcapitalista sorregge quella socialcomunista con un flusso continuo di credito agevolato.

    Un dossier pubblicato dal periodico OP Nuovo nel maggio 1982 ha reso noto inoltre che la Gosbank , cioè la banca centrale sovietica, è una società per azioni, con partecipazione di capitali privati stranieri. Luigi d'Amato, docente universitario e giornalista, scriveva sul "Giornale d'Italia" del 21 giugno 1982: "La storia del grande capitale finanziario è quella di un potere demoniaco; essa gronda sangue". Questa frase lapidaria condensa molto bene i tre millenni di storia che è necessario prendere in considerazione, qualora si voglia avere una visione chiara, inclusiva di ogni nesso causale, circa l'origine e l'evoluzione del sistema di potere dei manipolatori di capitali. Insegna infatti Giacinto Auriti(5) che la radice originaria del lunghissimo processo storico, che in epoca moderna ha condotto all'avvento tra i popoli dell'usurocrazia mondiale, è situata appunto tre millenni addietro nel tempo; per l'esattezza, al 1250 a .C., momento presunto dell'esodo degli ebrei dall'Egitto.

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    La settimana scorsa «il Giornale» aveva intervistato Arrigo Molinari, in occasione dell'udienza presso il tribunale civile su due ricorsi da lui presentati contro Banca d'Italia e Banca centrale europea. Ecco la testimonianza che stava per essere pubblicata
    Ecco la testimonianza che stava per essere pubblicata.

    D: Dica la verità, avvocato Molinari: anche lei ce l'ha con Fazio. Infierisce.
    R: «Neanche per sogno. Io ce l'ho con la Banca d'Italia e con i suoi soci voraci banchieri privati».

    D: Cos'hanno fatto di così terribile?
    R: «Hanno divorato l'istituto centrale di Palazzo Koch, rendendolo non più arbitro e non più ente di diritto pubblico. Con un'anomalia tutta italiana».

    D: Ai danni dei risparmiatori.
    R: «...che adesso devono sapere esattamente come stanno le cose».

    D: Ci aiuti a capire.
    R: «Sta tutto scritto nei miei due ricorsi, riuniti ex articolo 700 del codice di procedura civile, contro la Banca d'Italia e la Banca centrale europea per la cosiddetta truffa del “Signoraggio“, consentita alle stesse fin dal 1992».

    D: Ricordiamo chi era, allora, il ministro del Tesoro.
    R: «Era un ministro sottile che ha permesso agli istituti di credito privati di impadronirsi del loro arbitro Bankitalia, e quindi di battere moneta e di prestarla allo Stato stesso con tasso di sconto a favore delle banche private».

    D: Il “Signoraggio“ è questo?
    R: «Il reddito da “Signoraggio“ a soggetti privati si fonda su una norma statutaria privata di una società di capitali, e quindi su un atto inidoneo e inefficace per la generalità, per cui i magistrati aditi dei tribunali di Genova, Savona e Imperia non troveranno alcun ostacolo derivante da un atto di legge. L'inesistenza di una disciplina normativa consente di accogliere i tre ricorsi senza problema di gerarchia di fonti».

    D: Le conseguenze del “Signoraggio“?
    R: «Rovinose per i cittadini, che si sono sempre fidati delle banche e di chi le doveva controllare».

    D: Tutta colpa delle banche?
    R: «Sarò più chiaro, la materia è complessa. Dunque: le banche centrali e quindi la Banca d'Italia, venuta meno la convertibilità in oro e la riserva aurea, non sono più proprietarie della moneta che emettono e su cui illecitamente e senza una normativa che glielo consente percepiscono interessi grazie al tasso di sconto, prestandolo al Tesoro».

    D: Non si comportano bene...
    R: «Per niente! Ora i cittadini risparmiatori sono costretti a far ricorso al tribunale per farsi restituire urgentemente il reddito da “Signoraggio“ alla collettività, a seguito dell'esproprio da parte delle banche private italiane che, con un colpo di mano, grazie a un sottile ministro che ha molte e gravi responsabilità, si sono impadronite della Banca d'Italia battendo poi moneta e togliendo la sovranità monetaria allo Stato che, inerte, dal 1992 a oggi ha consentito questa assurdità».

    D: Un bel problema, non c'è che dire.
    R: «Infatti. Ma voglio essere ancora più chiaro. L'emissione della moneta, attraverso il prestito, poteva ritenersi legittima quando la moneta era concepita come titolo di credito rappresentativo della Riserva e per ciò stesso convertibile in oro, a richiesta del portatore della banconota».

    D: Poi, invece...
    R: «Poi, cioè una volta abolita la convertibilità e la stessa Riserva anche nelle transazioni delle Banche centrali avvenuta con la fine degli accordi di Bretton Woods del 15 agosto 1971, la Banca di emissione cessa di essere proprietaria della moneta in quanto titolare della Riserva aurea».

    D: Lei sostiene che Bankitalia si prende diritti che non può avere.
    R: «Appunto. Prima Bankitalia, nella sua qualità di società commerciale, fino all'introduzione dell'euro in via esclusiva e successivamente a tale evento, quale promanazione nazionale della Banca centrale europea, si arroga arbitrariamente e illegalmente il diritto di percepire il reddito monetario derivante dalla differenza tra il valore nominale della moneta in circolazione, detratti i costi di produzione, in luogo dello Stato e dei cittadini italiani».

    D: Un assurdo tutto italiano, secondo lei.
    R: «Certamente. Sembra un assurdo, ma purtroppo è una realtà. L'euro, però, è dei cittadini italiani ed europei, e non, come sta avvenendo in Italia, della banca centrale e dei suoi soci banchieri privati».

    D: Quasi tutto chiaro. Ma che si fa adesso?
    R: «Farà tutto il tribunale. Dovrà chiarire se esiste una norma nazionale e/o comunitaria che consente alla Banca centrale europea, di cui le singole banche nazionali dei Paesi membri sono divenute articolazioni, di emettere denaro prestandolo e/o addebitandolo alla collettività. L'emissione va distinta dal prestito di denaro: la prima ha finalità di conio, il secondo presuppone la qualità di proprietario del bene, oggetto del prestito».

    D: Lei, professore, ha fiducia?
    R: «Certo. La magistratura dovrà dire basta!».

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    E’ a tutti noto il binomio denaro-potere, che condiziona la vita di noi tutti, ma quanto questo binomio sia assolutamente determinante per la nostra libertà individuale e per il futuro dei nostri figli, non era a me noto e, probabilmente, non sono il solo.
    La cosa sconvolgente è che si tratta di una micidiale oppressione mondiale, che spiega anche l’origine delle guerre, cinicamente benvenute, e favorite solo per denaro, e incuranti delle distruzioni materiali e dei genocidi di intere popolazioni.
    A questo si aggiunge la determinazione dei poteri economici di sottrarre, sistematicamente, ricchezza ai lavoratori, nel modo più subdolo, nascondendosi dietro i pupazzi politici del momento.
    Occorre però premettere una situazione anomala di comportamento della Banca d’Italia, analogo anche per le altre banche centrali e per la BCE , che vale la pena di esaminare perché correlata a quanto di seguito illustrato. 0

    La Banca d’Italia è una società privata, posseduta dalle banche italiane, che provvede all’emissione della carta moneta, come se fosse una tipografia, per conto dello Stato, e la moneta emessa e in circolazione è un debito della banca, e infatti è scritta nel suo bilancio tra le poste passive.
    In altre parole la Banca d’Italia non è proprietaria dei valori monetari, ma dovrebbe esserlo lo Stato, suo cliente, cioè i cittadini italiani.
    Tutto questo è smentito dal fatto che la Banca d’Italia, con il tasso di sconto, percepisce ed intasca, un interesse sulla moneta che emette, quando la presta al Tesoro dello Stato e anche a terzi, ad esempio alle banche, suoi stessi proprietari, come se fosse di sua proprietà.
    Cioè si arriva al paradosso che, un debitore (Banca), percepisce un interesse su soldi non suoi, come se fosse un creditore dei soldi ,invece appartenenti ad altri. La cosa strana è che gli importi degli interessi non vengono versati al cliente proprietario della moneta (lo Stato), ma li intasca la medesima banca, mettendoli in bilancio in attivo, frutto invece di partite da lei stessa dichiarate passive.

    Questo vuol dire che non solo si appropria di utili, che dovrebbero essere destinati ai cittadini, ma questi utili, che poi ripartisce fra i suoi proprietari(banche), costituiscono un debito addirittura per lo Stato (suo cliente) e vanno ad incrementare il debito pubblico.
    Questa situazione è stata oggetto, sia d’interrogazione parlamentare (20.5.1995), sia di un giudizio civile promosso dal prof. Giacinto Auriti (presidente dell’Associazione internazionale antiusura) dinanzi al tribunale di Roma (8.3.1993), nel quale il dr. Ettore Torri, della Procura della Repubblica, ammise che esisteva l’elemento materiale del reato, ma che mancava il dolo “perché è stato sempre così”.
    Con questo meccanismo, il debito pubblico dello stato, si accresce, anche per questo effetto moltiplicatore, che sottrae gli interessi maturati, alle tasche dei cittadini, li reinveste in prestiti, che producono nuovi interessi, e così via. Di fatto ai cittadini, non solo è sottratta, con il monopolio dei partiti, la sovranità popolare politica, ma con il monopolio della Banca d’Italia, è sottratta anche la sovranità popolare monetaria.
    Ma questa situazione, è solo uno dei tasselli che impoveriscono ogni italiano, senza esserne consapevole ed in modo del tutto mascherato.
    Ben altro avviene a livello mondiale, seguendo la cronologia di alcuni avvenimenti.

    Nel 1694, la Banca d’Inghilterra trasforma l’oro dei cittadini inglesi in carta moneta, e il fondatore della Banca d’Inghilterra, William Paterson, afferma pubblicamente che “La banca (e non i cittadini) trae beneficio dall’interesse, su tutta la moneta che crea dal nulla”
    Infatti la Banca d’Inghilterra cominciò a prestare al Tesoro britannico, il denaro di quest’ultimo all’8%, contemporaneamente era autorizzata a battere moneta con lo stesso capitale, tornando a prestarlo un’altra volta al pubblico, sotto forma di banconote.
    I maggiori prestiti delle banche ai governanti sono quelli richiesti per finanziare le guerre, prestiti che regolarmente impoveriscono i sudditi.
    Ebbene nel 1773, Amschel Mayer Rothschild, massimo finanziere tedesco, dichiarava “la nostra politica è quella di fomentare le guerre, ma dirigendo Conferenze di Pace, in modo che nessuna delle parti in conflitto possa avere benefici. Le guerre devono essere dirette in modo tale che entrambi gli schieramenti, sprofondino sempre più nel loro debito e quindi, sempre di più sotto il nostro potere”.

    Il 22 Luglio 1944, gli stati del mondo, a Bretton Woods, decidono un nuovo sistema monetario. Tutte le monete erano convertibili in dollari, ma solo il dollaro era convertibile in oro. Ovviamente si ebbero le seguenti conseguenze:

    1 Per garantire l’equilibrio del sistema, gli Stati Uniti stamparono più dollari di quelli necessari, alla sua precedente circolazione interna.
    2 tutti gli stati del mondo costituirono riserve in dollari per garantire la loro moneta (negli anni settanta, l’80% delle riserve valutarie erano in dollari)
    3 il Fondo Monetario Internazionale, creato a Bretton Woods e di proprietà per l’80% da Stati Uniti e Inghilterra, controllava le riserve valutarie di tutti gli stati, obbligandoli a politiche economiche favorevole agli Stati Uniti e Inghilterra.

    Nel 1970 l’OPEC, cioè il cartello dei produttori di petrolio, non solo aumentò il prezzo del greggio, ma pretese il pagamento in oro e non in dollari.
    Gli stati che avevano riserve in dollari, cercarono di cambiarli in oro, che si sarebbe dovuto trovare nei forzieri di Fort Knox in USA, ma si scopri che l’oro non era sufficiente e non copriva il valore dei dollari circolanti in tutto il mondo.
    Le riserve auree nel mondo (valutate al 1975) non superavano le 200.000 tonnellate, mentre per coprire tutte le monete circolanti ne sarebbero occorse 75.000.000 di tonnellate. Il che vuol dire che ogni moneta aveva una copertura del suo valore pari allo 0,3 % in oro, cioè carta straccia.
    Il 15 agosto 1971, Nixon annuncia a Camp David, con decisione unilaterale, di sospendere la convertibilità del dollaro in oro. Una constatazione di fatto del disastro.
    Da allora i paesi continuano a stampare denaro, fondandolo sul nulla, perché on esiste alcun valore di riferimento che possa far capire quanto vale il biglietto di banca stampato. Ancora di più carta straccia.
    La situazione attuale, dal punto di vista logico, è sconvolgente. Le banche centrali emettono moneta, senza limite e senza costo, e se ne attribuiscono la proprietà a titolo esclusivo e, con i loro prestiti sistematici, creano e incrementano il debito pubblico di ogni stato.

    Ma la banca centrale che si dichiara proprietaria di questo denaro, emette denaro del quale è consapevole che non ha un corrispettivo in oro, e quindi non ha valore.
    Il valore monetario è dunque creato dal cittadino, che non è proprietario, con il sudore della fronte e accettando una convenzione sulla moneta, basata su niente di concreto, ma semplicemente sulla sua supina accettazione di questo stato di cose. Il valore della moneta nazionale potrebbe avere forse un solo corrispettivo, la somma dei beni e del lavoro prodotto da coloro che non ne sono proprietari, quindi non cittadini, ma sudditi o schiavi. Ma questa è una misura largamente discutibile, non univoca e difficilmente misurabile Questa misura sarebbe il PIL, cioè il prodotto interno lordo, cioè esattamente ciò che produce la comunità di questi schiavi. Tuttavia un valore non riconosciuto da nessuno, perché se si presenta una banconota all’incasso, la banca non paga, ed è autorizzata dalla legge a non pagare, né con oro, ma nemmeno con ogni altro valore, cioè carta straccia contro carta straccia.
    Questo meccanismo infernale è stato adottato e ampliato anche con il trattato di Maastricht.

    Infatti secondo l’art. 105 A
    1 la BCE (Banca della Comunità Europea, privata, perché di proprietà delle banche centrali che, a loro volta sono private),ha diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote.
    2 Gli stati europei possono coniare monete metalliche con l’approvazione della BCE.
    Sono inoltre previste misure di “armonizzazione” dei flussi monetari, il che vuol dire che, le banche centrali e tutte le banche proprietarie, possono essere in grado di creare un sistema monetario di controllo finanziario, in mani private, capace di condizionare il sistema politico di ciascun paese e l’economia di ogni comunità sociale, nel suo insieme.

    Tutto questo spiega come il potere-monetario possa dominare il potere-politico comunque esso sia costituito, democratico o no.
    Questo spiega perché cancellare il debito dei paesi poveri è semplicemente un trucco che non porta alcun beneficio a questi paesi ,in quanto cancella interessi composti, e non ricchezza, che comunque non si sarebbero mai potuti incassare.
    Le banche centrali è un sistema al cui apice è la BIS (Bank for International Settlements di Basilea, in Svizzera), una banca anch’essa privata, di proprietà delle banche centrali. Ciascuna, controlla il proprio governo, tramite la capacità di condizionare i prestiti al Tesoro, di manipolare i tassi di cambio, d’influire sul livello delle attività economiche nazionali e di fare pressioni sui politici compiacenti tramite elargizioni mirate nel mondo degli affari. In questo modo si è instaurato un sistema che tramite privati, controlla completamente il denaro pubblico di tutti i cittadini, ai quali si sottrae non solo il potere monetario, ma con la semplice carta straccia anche la capacità di decidere cambiamenti della loro vita.
    E’ una carta straccia che a me, fa veramente paura!

     
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  9. hadarh2
     
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    QUOTE (vimana2 @ 6/2/2008, 10:03)
    no be anche qui uno se vuole guarda se l' istat ha fatto bene i calcoli...li fa bene i calcoli solo che sono i beni presi in considerazione che sono alterati, cioè nn vengono presi in considerazione alcuni beni ( esempio bollo, tasse, mutui) e se vengono presi in considerazione lo fanno dandogli una quota media più bassa rispetto al paniere medio( questa critica gli è stata mossa.da più persone e da molti che conosco io personalmente, avvocati, e persone che lavorano all'ufficio tributario di... nn posso dirlo lo stavo per scrivere che pirla)...cmq la svizzera in un certo senso può fare tutto ciò che vuole e gli Illuminati la lasciano fare perchè è la depositaria (conti correnti) per eccellenza di tutte le schifezze fatte nel mondo da politici alto locati!

    si, pienamente d'accordo con te, ma io finora non ho tratto nessun beneficio dai capitali riciclati nel mio paese. il mio paniere è sottoposto al rincaro come quello degli italiani. Illuminati o non Illuminati le mie spese sono quelle
     
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  10. vimana2
     
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    ...no ma nn critico gli svizzeri (un pò si ihihihi)...dai cerca di capire!


    Chichirivici guarda che ho spiegato il discorso del debito pubblico è ho fatto notare che se la banca di italia fosse statale sarebbe solo uno storno contabile...leggi la seconda spiegazione...come le banche chiedono soldi alle banche centrali..... e l'ultima spiegazione .....debito pubblico...se hai dubbi fammi domande precise che ti risponderò....!
     
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  11. grungelove
     
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    Il problema principale è che l'uomo occidentale consuma troppo. Possiamo esporre tutte le teorie economiche in voga, possiamo essere "pro" o "contro" ma resta il fatto compiuto e che ci rende complici del Sistema: CONSUMARE. Giro nel mio paese (non una città, meno male) a piedi o in bici. Sono quasi l'unico, gli altri hanno sempre i loro fondoschiena attaccati al sedile di un auto. Anche per andare a prendere 1 caffè. Ho 38 anni e divido l'unica auto di famiglia con mio padre. Una Fiesta dell'87. E la uso al limite della necessità. Faccio un lavoro di pulizie in un Liceo; raccolgo grandi quantità di scarti alimentari prodotti dall'industria e consumati quotidianamente dai ragazzi che stanno diventando, a loro insaputa, mostri geneticamente modificati. Dovunque guardo e osservo, noto che si sta consumando più di quanto dovrebbe bastare. Nelle città è ancora peggio; hanno costruito paradisi artificiali, belli, da favola, ma se non hai abbastanza soldi non ci puoi entrare. Ti resta l'ossido di carbonio che respiri passeggiando a piedi.
    Se davvero vogliamo cambiare il Sistema, dobbiamo cambiare prima le noste azioni, iniziando a diminuire i nostri consumi. Avremo fatto 2 cose importanti: un recupero della padronanza di noi stessi e un piccolo schiaffo al Sistema.
     
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  12. hadarh2
     
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    QUOTE (vimana2 @ 6/2/2008, 10:40)
    ...no ma nn critico gli svizzeri (un pò si ihihihi)...dai cerca di capire!

    ma dai tranquillo, io nn me la prendevo mica :XD!: è solo che ci tenevo a precisare che anche se mi trovo in svizzera mi trovo nella stessa situazione della gente normale in italia e altrove.. cambia il paesaggio, i politici e i modi di fare, ma i problemi sono sempre gli stessi

    :PatPat:
     
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  13. vimana2
     
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    La risposta si riferisce al discorso del sistema da cambiare.


    ...perfettamente daccordo...ma qua sto solamente descrivendo come l'attuale sistema di produzione della moneta nn è in se sbagliato...ma che è sbagliato il fatto che le banche centrali siano possedute da enti privati....

    ...chichirivici guarda che i titoli di stato del debito pubblico di cui parlo io nn sono le quote di partecipazione alla proprietà della banca di Italia ma sono i famosi BOT; CCT; BTP, che possono essere acquistati da tutti....

    Edited by vimana2 - 6/2/2008, 11:12
     
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  14. grungelove
     
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    Concordo con la tua tesi, vimana... :D
     
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  15. vimana2
     
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    Cmq ragazzi ho ancora alcune cose da specificare poi ho finito.
    Prima però vorrei aiutarvi a capire meglio quello che ho spiegato fino adesso!

    Allora fino adesso ho spiegato come viene emessa nuova moneta e come questa viene data alle banche private e allo Stato.
    Ho cercato di far capire come da un punto di vista contabile il debito che lo stato accumula nei confronti della banca di italia sia più che altro un ristorno cioè un debito apparente.

    Provate a rileggere il discorso del debito pubblico però fatelo leggendo prima quello che scritto qui di seguito.

    Ho già premesso che intendo spiegare che l'attuale modo di produrre carta-moneta nn è sbagliato in se ma è criminale il fatto che la banca di Italia sia posseduta da privati e che tutto il discorso deve essere impostato come se la banca di italia fosse statale così si può facilmente capire il discorso!

    Bene ri-premesso questo ora vorrei farvi notare questo:

    E' vero che lo stato accumula un debito con la banca di italia quando essa gli concede denaro di nuova emissione ma se la banca di italia fosse statale nn ci sarebbe nessun problema perchè gli utili di banca di italia poi ritornerebbero allo stato!!!!

    Ora se avete capito questo concetto...rileggetevi quanto ho scritto nella spiegazione del debito pubblico!!!!

    Se no bisogna che mi fate delle domande altrimenti proseguire è un pò difficile!
     
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125 replies since 28/1/2008, 15:20   2762 views
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